Superbonus 110%: La Comunicazione Per Fruire Dello Sconto O Della Cessione Può Essere Inviata All’agenzia Delle Entrate A Partire Dal 15 Ottobre 2020
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 326047/2020, approva le specifiche tecniche per poter procedere alla trasmissione telematica del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Con tale modello si comunica, quindi, in relazione al Superbonus, la scelta di servirsi della cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo.
La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando appunto il modello approvato ad agosto e modificato con il provvedimento 326047 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
I bonus casa interessati dall’esercizio dell’opzione sono quelli contemplati dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio n. 34/2020:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- recupero o restauro della facciata degli edifici;
- riqualificazione energetica;
- riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Esclusi il bonus verde e il bonus mobili. Dal punto di vista temporale si fa riferimento alle detrazioni del 110% (Superbonus) per le spese sostenute dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione può essere inviata utilizzando la procedura Web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. “Dopo l’autenticazione è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata utilizzando l’apposito software e poi inviata attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline.
Il mancato invio della comunicazione comporta l’inefficacia del trasferimento delle detrazioni nei confronti dell’Agenzia. La comunicazione in ogni caso può essere eseguita direttamente dal contribuente in modalità telematica o da un professionista incaricato. Nel caso in cui invece il bonus interessi un edificio condominiale l’invio può essere eseguito dall’amministratore, da un professionista delegato o direttamente da un condomino (o un professionista delegato) se si tratta di un condominio minimo.
Oltre alle asseverazioni dei professionisti, per esercitare l’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità con il quale viene attestata la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf.