Le Modifiche Al Codice Degli Appalti con il Decreto Semplificazioni
La riforma del Codice degli Appalti di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, investe tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.
Vengono di seguito aggiornate al 31 dicembre 2021 le sospensioni normative previste dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019.
Si dispone, inoltre, che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (17 agosto 2020).
Più nel dettaglio, in deroga all’art. 36, comma 2 e all’art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura):
- Per le procedure sottosoglia
In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.
I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari, nel Decreto non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione: 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Rispetto alle soglie, invece:
Fino a 150.000,00 €:
- affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;
Da 150.000,00 €:
- procedure negoziate a invito per lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero 5.350.000,00 € con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (5 operatori fino a 350.000,00 €, 10 operatori fino a 1.000.000,00 e 15 fino alla soglia);
- procedure negoziate a invito (almeno 5 operatori) per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero 214.000,00 €.
Si noti bene che per i Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura (SIA) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell’art. 157 con la conseguenza che:
- fino a 150.000,00 € si procede con affidamento diretto;
- tra i 40.000,00 e i 100.000,00 €, anche se non è più obbligatoria la procedura negoziata, rimane la necessità di individuare l’operatore economico tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 comma 3 del Codice degli appalti).;
- tra 150.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€) i SIA non sono più affidati “secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice” ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Per le procedure sopra soglia
Sono previsti termini massimi per arrivare ad aggiudicazione, 6 mesi dalla determina di indizione, e termini ridotti per la fase di gara con i termini procedimentali applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Inoltre, per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.
In sintesi, nel sopra soglia si procede con:
- procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
- procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti possono per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.
Inoltre vi siano due profili di urgenza che emergono dal Decreto:
- il primo è l’urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d’urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto);
- il secondo è l’estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata.
Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione sono previste ulteriori e specifiche norme:
- nell’ambito dei lavori, viene riconosciuto un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso e a prescindere dagli accordi contrattuali;
- viene inoltre riconosciuto, nel primo SAL utile, il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza (importante aspetto che chiarisce anche la posizione espressa recentemente dal Ministero delle Infrastrutture in occasione di una richiesta di chiarimento sull’operatività del Protocollo delle misure di contenimento nei cantieri)1;
- viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono, dunque, ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici.
Se la situazione emergenziale ha richiesto la necessità di individuare strumenti di accelerazione delle procedure, dall’altro il legislatore prevede misure per rafforzare i presidi di legalità. In particolare, in tema di certificazioni antimafia, si dispone la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza, con la possibilità di rilasciare una informativa liberatoria provvisoria che consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva.
Sotto il profilo della trasparenza e del controllo della spesa, viene introdotta una norma in materia di monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici prevedendo, in accordo con la ragioneria generale dello Stato, un set minimo di dati di monitoraggio. Si introducono, inoltre, ulteriori obblighi finalizzati sempre al monitoraggio della spesa per investimenti (art. 41 del Decreto):
- il CUP (Codice Unico di Progetto) è elemento essenziale di ogni atto amministrativo che autorizza l’esecuzione di progetti di investimento pubblico il quale, in assenza, quindi, diventa nullo;
- annualmente è fatto obbligo di pubblicare sul profilo del committente, elenco di tutti i progetti di investimento pubblico con relativo CUP, importo, data di avvio del progetto e stato finanziario e procedurale.