I Codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato indebitamente
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022, fornisce i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato indebitamente.
La procedura di riversamento spontaneo disciplinata dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide che dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2022.
Le cifre dovranno essere inserite nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, per restituire le somme all’Erario senza sanzioni e interessi.
La somma può essere riversata secondo le seguenti modalità:
- in un’unica soluzione;
- in tre rate annuali di pari importo.
L’agevolazione è riservata a chi riversa il credito maturato, utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto numero 146/2021 (Decreto fiscale 2022) ovvero al 22 ottobre 2021, in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019.
I codici tributo, che devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” sono:
- 8170: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- 8171: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- 8172: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- 8173: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” invece, devono essere inseriti il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
- nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.