Disciplina per i contratti sottosoglia nella nuova legge delega
Nella nuova versione della legge delega n. 78 del 21 giugno 2022 sono dettate semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione e concorrenzialità, nonché di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti.
Nella lettera e) del comma 2 legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” il principio ed il criterio direttivo è il seguente “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;”.
Non vi è nulla di nuovo rispetto alla legge delega che fu alla base del vigente Codice dei contratti ed in cui alla lettera g) era specificato “previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara”.
Entrambe le lettere (quella della nuova legge delega e quella della precedente) indicano che la disciplina applicabile ai contratti sottosoglia sia semplificata pur nel rispetto di alcuni punti di fondamentale importanza.
La necessità è sicuramente quella di tenere conto, nell’attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.
È altresì previsto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.
L’attuale Codice dei contratti contiene l’articolo 36 rubricato, appunto “Contratti sottosoglia” ma il risultato non è stato ottimale tanto che lo stesso articolo ha subito negli anni parecchie rielaborazioni.
L’ANAC, in riferimento, appunto, ai contratti sottosoglia ed all’articolo 36, comma 7 del Codice dei contratti aveva ha predisposto le linee guida n. 4 approvate con delibera 28/10/2016, n. 1097 modificate con delibera 27/02/2019, n. 140 e con delibera 10 luglio 2019, n. 636.
Ovviamente non è dato conoscere la struttura che il nuovo decreto legislativo vorrà dare ai contratti sottosoglia ma, in ogni caso, sarebbe opportuno salvare il lavoro dell’ANAC già fatto con le citate linee guida.