Formazione 4.0, Credito D’imposta Per Ricerca, Sviluppo E Innovazione: Nuove Aliquote.
Il comma 14 dell’articolo 176 dell’ultima bozza disponibile del disegno di legge di bilancio contiene la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. Nello specifico:
- La lettera a prevede la proroga dell’incentivo per un altro biennio, fino cioè all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (dopo le parole: “31 dicembre 2019” sono aggiunte le seguenti: “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”);
- La lettera g introduce l’obbligo di asseverare, come già accade per il credito relativo all’acquisto dei beni strumentali, la relazione tecnica (dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica”, è aggiunta la parola: “asseverata”);
- spiega come cambiano le aliquote:
- Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- Il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
- Il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.
- i) e l) il credito d’imposta formazione 4.0 esteso al 2022 amplia i costi ammissibili includendo:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Inoltre, il comma 15, prevede Enea come super consulente tecnico del Mistero dello Sviluppo Economico per i pareri sugli aspetti tecnici del Piano Nazionale Transizione 4.0.
Difatti è stanziata una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.