Richiesta Di Soccorso Istruttorio Durante Una Seduta Di Gara: Consiglio Di Stato, Sez. V, 09.11.2020 N. 6852
Il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi di soccorso istruttorio con la sentenza n. 6852/2020 che analizza il ricorso di una società che ha preso parte all’affidamento di alcuni lavori di ripristino post-incidente stradale ed è stata esclusa dal bando di gara dall’amministrazione comunale perché non ha ottemperato, in seduta di gara, alla richiesta di soccorso istruttorio, ossia di fornire la copia del documento del legale rappresentante.
La società impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per l’Abruzzo il provvedimento prot. 45478 del 23 luglio 2019 recante la sua esclusione dalla procedura di gara aperta e di tutti gli atti connessi, ivi compresi bando e capitolato speciale.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
- Violazione della lex specialis, dell’art. 76, co. 5 lett. b) e 6 d.lgs. 50 del 2016, in particolare dell’art. 76, commi 5 lett. B) e 6 e dei principi di trasparenza, pubblicità, buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza.
- Violazione dell’art. 83 commi 8 e 9, del d.lgs. 50 del 2016 e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza.
Il Tar si era pronunciato in favore dell’amministrazione comunale.
La società propone appello, chiedendo di essere riammessa al bando di gara perché dice di aver ricevuto tardivamente la richiesta di soccorso istruttorio all’interno della piattaforma telematica dedicata e perché, per ragioni tecniche, non era possibile produrre e inserire alcuni documenti mancanti. I giudici a riguardo: “l’inserimento nella piattaforma telematica di eventuali carenze della documentazione di gara di un concorrente non è prevista come strumento di trasmissione alla stazione appaltante di tale documentazione, ma ha un ruolo essenziale di informare il concorrente delle mancanze in questione e costituisce, e nella specie ha costituito, ulteriore comunicazione del fatto che la domanda andava integrata”. Quindi, dice il Consiglio di Stato, la società è stata avvisata nel corso della seduta pubblica e successivamente grazie alla piattaforma telematica, dei difetti della propria domanda, “ottenendo il rispetto massimo di quella pubblicità che strettamente correlata alla trasparenza delle procedure di gara ed in conseguenza del principio di massima concorrenza”.
Il rappresentante legale della società infatti, ha confermato la sua presenza alla seduta di gara e lì la commissione aveva informato della mancanza di alcuni documenti tra cui anche il documento di riconoscimento. Per il rappresentante legale si tratta però di una comunicazione generica e non ufficiale. I giudici, però, al contrario, sostengono che sia sufficiente leggere il verbale della giornata per rendersi conto che c’è stata una comunicazione e una richiesta di “soccorso istruttorio”, tanto che la società è stata ammessa con riserva. Tale comunicazione, si legge nella sentenza, di per sé insufficiente “ma comunque utile a completare il quadro informativo da parte della stazione appaltante vi è stata ed il verbale ne fa fede”.
La società, però, sostiene ancora che la comunicazione per il soccorso istruttorio è avvenuta via posta elettronica tradizionale e non via PEC.
I giudici però sostengono che fondare il ricorso su questi motivi appare illogico in quanto non sussiste un obbligo normativo di comunicazione di soccorso istruttorio tramite PEC e scrive il Consiglio di Stato: “nemmeno che tale obbligo sia desumibile dai principi che regolano la materia visto che i partecipanti ad una gara pubblica sono operatori professionali per i quali il sistema di gestione di una gara in un’apposita area dedicata con piattaforma apposita appare del tutto adeguato”. Nel caso analizzato nella sentenza, infatti, il soccorso istruttorio seguiva la seduta pubblica e quindi l’implementazione della piattaforma telematica di gara “per cui la necessità della pec appariva realmente come un formalismo”.
La società sostiene inoltre che a fronte dei dieci giorni massimi previsti nei casi di soccorso istruttorio per integrare le domande delle carenze riscontrate, le fosse stato assegnato un termine sostanzialmente inferiore a cinque giorni pieni, tra l’altro inframmezzati da un sabato e domenica, rendendo così un passaggio legittimo come il soccorso istruttorio ad una sostanziale ostatività di una corretta integrazione.
Il termine massimo stabilito dal d. lgs. 50 del 2016 consta di dieci giorni ed in tale lasso di tempo massimo devono essere soddisfatte tutte le carenze riscontrate nella documentazione amministrativa della domanda di partecipazione ad una gara.
Nel caso di specie, si trattava del riscontro dell’assenza del documento di identità del legale rappresentante della concorrente ed inoltre delle dichiarazioni negative di cui all’art. 80 d. lgs. 50 del 2016 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente la procedura.
Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni della sentenza impugnata, secondo cui il termine massimo di 10 giorni appare consono all’esigenza di contenere i tempi complessivi della gara nel rispetto della tempestività possibile.
Quindi, su tale base, i termini che vengono assegnati per le dovute dichiarazioni devono essere sostanzialmente calibrati alle necessità di integrare quanto mancante e a queste devono essere proporzionati.
La produzione di copia di un documento di identità della rappresentante legale e le mere dichiarazioni negative di cui all’art. 80 d.lgs. 50 del 2016 sono atti del tutto privi di complessità, in quanto si tratta di formare copia di un documento già in possesso dell’interessato e di formulare una o più semplici dichiarazioni dal contenuto ragionevolmente minimo.
È evidente che le operazioni richieste erano facilmente eseguibili in uno spazio temporale del tutto ristretto e che correttamente il giudice di primo grado non ha riscontrato alcuna illogicità o violazione di legge, per la stazione appaltante posto un termine siffatto.
Queste sono le motivazioni per cui l’appello è stato respinto.