Credito D’imposta Per L’adeguamento Degli Ambienti Di Lavoro Agenzia delle Entrate – Risposta 12/11/2020 n. 545
L’art. 120 del DL 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus SARS-COV-2. Tale articolo comprende anche gli interventi edilizi “necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza”.
Con Risposta n. 545/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al bonus adeguamento ambienti di lavoro, chiarendo che quest’ultimo si applica esclusivamente agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni centrali.
L’istante infatti chiedeva se il credito d’imposta potesse applicarsi alla generalità degli interventi edilizi, tra cui quelli di allestimento di spazi esterni o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento.
L’Agenzia delle Entrate specifica a riguardo che le spese rientranti nel credito d’imposta per l’adeguamento dei locali lavorativi sono di due fattispecie: interventi agevolabili e investimenti agevolabili; In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:
- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Nello specifico, il titolare di un locale che vuole fare diversi lavori fra cui:
- adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno;
- realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito;
- fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio;
- creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva;
non può utilizzare il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, previsto dal Decreto Rilancio in quanto “non sono lavori espressamente prescritti dalle linee guida regionali”.
Trattasi, infatti, di interventi che lo stesso istante definisce come finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.
In particolare la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché di opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all’esercizio di somministrazione risultano interventi ulteriori rispetto a quanto indicato in tali linee guida, che in sintesi richiedono semplicemente di individuare «specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante Pagina 6 di 7 percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda».