Foglio informativo n. 497/003 Intesa Sanpaolo: Cessione del credito da Superbonus – Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi
Aumentano le banche italiane che si dichiarano disponibili alla cessione del credito dell’ecobonus 110: dopo Unicredit, infatti, è stata la volta di Banca Intesa Sanpaolo.
La pubblicazione dei decreti attuativi e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese effettuate per l’ecobonus 110%. Le offerte di Intesa Sanpaolo si rivolgono sia ai cittadini sia alle aziende. Non a caso il gruppo bancario nei giorni scorsi ha annunciato il raggiungimento di un accordo con Confapi (la Confederazione delle piccole e medie imprese italiane) per consentire alle aziende di cedere il credito d’imposta derivante dai lavori dell’ecobonus 110.
Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati:
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario);
- Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell’amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)
La banca ha poi pubblicato un foglio informativo (n 497/003) con il quale ha reso noto le seguenti condizioni economiche:
- prezzo di acquisto del credito d’imposta superbonus 110%: 90,91% del valore nominale del credito;
- prezzo di acquisto del credito d’imposta ecobonus e sismabonus, ristrutturazione edilizia e bonus facciate: 80% del valore nominale del credito.
Precisa ancora:
- si tratta di un’operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina;
- l’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace;
- considerato che l’importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d’imposta potrebbe subire delle variazioni in diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dell’ammontare del credito di imposta, il Cessionario, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.
La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento, il corrispettivo di cessione verrà versato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui:
- il credito risulti nel cassetto fiscale della banca;
- il cedente abbia consegnato al cessionario la documentazione prevista.
Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato nella misura percentuale del valore nominale del credito ceduto sopra indicata.