Credito D’imposta Sanificazione Anche Per Le Spese Straordinarie Sostenute Per La Pulizia Degli Impianti Di Condizionamento
Considerato che nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020» (allegato n. 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020) in relazione alle diverse attività produttive viene indicato che: «Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria», si chiede se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrano tra le spese «sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività» di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 125 del decreto rilancio.
L’agenzia delle entrate nella circolare n. 25/e del 2020, spiega che danno diritto al credito d’imposta sanificazione degli ambienti di lavoro di cui al decreto rilancio (art. 125) anche le spese sostenute per la manutenzione dei condizionatori (impianti di condizionamento) ma solo se diverse da quelle di manutenzione ordinaria (pulizia/sostituzione filtri stagionale).
In linea generale, la pulizia ordinaria degli impianti di condizionamento (condizionatori) presenti negli ambienti di lavoro non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circolare n. 20/e del 10 luglio 2020 e, pertanto, non danno diritto al relativo credito d’imposta. Non danno quindi ad esempio diritto al credito d’imposta sanificazione le spese sostenute per la sostituzione o pulizia stagionale del filtro dell’aria.
Per contro, spetta il credito d’imposta a fronte di quelle spese indirizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo d’aria attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore.
Ciò, in quanto, sempre a fronte dell’emergenza Covid-19 e con l’intento di non favorire il propagarsi del virus, è stato stabilito a livello normativo l’obbligo “di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati”.