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Clausole Nei Bandi Di Gara E Calcolo Della Soglia Di Anomalia Tar Puglia 13 novembre 2020, n. 1398

By consulteam inAppalti pubblici

La Sentenza emessa dai giudici pugliesi (Tar Puglia 13 novembre 2020, n. 1398), si caratterizza per due ordini di motivi:

  1. Il primo riguarda l’applicazione della legge di gara in ordine al numero di decimali da considerare ai fini del calcolo della soglia di anomalia. Il disciplinare prescriveva infatti che l’offerta economica, formulata dagli operatori economici partecipanti, dovesse “indicare la percentuale di ribasso offerto con un massimo di quattro cifre decimali …………”. Inoltre, ai fini del calcolo della soglia dell’anomalia, ha previsto il troncamento alla seconda cifra decimale (solo per il calcolo della soglia di anomalia). Essendo pervenute due sole offerte (31,1870% e 31,18%) è stato comunque operato in gara il troncamento alla seconda cifra decimale nonostante non potesse determinarsi la soglia automatica di anomalia.
  2. Il secondo aspetto è relativo alla concomitante applicazione di una clausola del disciplinare che stabiliva, in caso di parità, la prevalenza dell’offerta presentata per prima in ordine di tempo.

Sulla base dell’operato della stazione appaltante si produce il paradossale risultato che l’offerta con il maggior ribasso del 31,1870 % perde la gara.

Gli operatori economici di conseguenza propongono ricorso avverso la stazione appaltante, poiché tale condotta determinava che l’offerta economica con il maggior ribasso in percentuale perdesse la gara e non veniva rispettata la cd. “par condicio” in sede di offerta economica in quanto veniva valutata la prevalenza dell’offerta economica presentata per prima in ordine temporale.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dagli operatori economici, precisando che:

  • Il bando di gara non può introdurre disposizioni in sostituzione di norme di legge, ma solo regole di completamento, pertanto il requisito consistente nella valorizzazione della priorità nel tempo di presentazione dell’offerta chiaramente viola il diritto comunitario in materia di appalti.
  • L’art. 47 della direttiva UE del 26 febbraio 2014 n. 24 prevede che i termini per la ricezione delle offerte debbano essere coerenti con la complessità dell’appalto e con il tempo necessario per preparare le offerte.

È necessario assicurare agli operatori economici un tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate, infatti detta necessità, in casi eccezionali, può comportare l’eventuale proroga dei termini ex lege stabiliti inizialmente.

Pertanto, il tempo concesso per la preparazione delle offerte deve valere nello stesso modo per tutte le imprese offerenti e non può costituire il minore tempo utilizzato per la presentazione dell’offerta economica alcun criterio di selezione o preferenza, poiché ciò andrebbe a ledere le prerogative da assicurare a tutti i potenziali offerenti che devono essere posti su un piano di paritaria condizione in sede di partecipazione alla gara. Non si può in alcun modo restringere la platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara, applicando discriminazioni sull’ordine temporale della presentazione delle offerte, che sono frutto della capacità delle imprese partecipanti di produrre la migliore offerta economica.

In conclusione, i giudici amministrativi, preferendo l’offerta della società ricorrente,  stabiliscono che in caso di uguale ribasso dell’offerta economica è inammissibile valutare come vincente l’offerta pervenuta per prima in ordine temporale. Di conseguenza, la velocità nella presentazione dell’offerta non può essere il criterio di aggiudicazione in caso di offerte uguali.

 

 

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