Credito D’imposta Per Investimenti In Beni Strumentali Nuovi E Regolarità Contributiva
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 24 luglio 2021, chiarisce che per l’utilizzo in compensazione dei beni strumentali 2021, è necessario il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi dei lavoratori assunti alle proprie dipendenze. Bisognerà accertarsi, quindi, di rispettare la regolarità contributiva prima dell’utilizzo.
Quest’ultima è provata dal DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. Si specifica difatti che: “è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.
La compensazione del credito d’imposta riconosciuto sarà invece considerata indebita nel caso di DURC irregolare (non rilasciato o non attenibile).
L’Agenzia spiega che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta è una “prova” del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Il DURC mancante o “irregolare” quindi preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Se parte del credito è stata già utilizzata, in tal caso, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
Ancora viene chiarito che, nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Questo anche oltre il limite del terzo anno.
I crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono espressamente cumulabili con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.