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DL Semplificazione E Start Up Innovative

By consulteam inAttualità

Nell’iter di conversione del DL Semplificazioni, l’art art. 39-septies rubricato “Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative”, prevede una sanatoria per le start up i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni non siano stati redatti mediante atto pubblico bensì con modalità alternative quale l’atto sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Ciò anche alla luce della sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), pubblicata il 29 marzo 2021, secondo la quale l’alternativa tra atto pubblico e modalità informatica non può essere circoscritta a quest’ultima.

Il Consiglio di Stato, nella summenzionata sentenza. difatti. accogliendo il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato e riformando la sentenza del TAR del Lazio n. 10004 dell’ottobre 2017, ha sancito l’illegittimità del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consentiva la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l’assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.

Il comma 1 dell’art. 39-septies, stabilisce che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

  • costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata,
  • depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico 
  • restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese. 

Si specifica inoltre, con il comma 2 dell’art. 39-septies, che fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile, vale a dire:

  • le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479 bis c.c.;
  • il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436 c.c.

 

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