Contributo A Fondo Perduto Per Professionisti E Partite IVA Nel DL SOSTEGNI
Il Decreto Legge Sostegni, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività di impresa, arte o professione.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, a partire dall’8 Aprile, ad imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato/corrispettivo (in precedenza 33%) rispetto alla media mensile del 2019.
Si supera il vecchio meccanismo dei Codici ATECO che non rappresentano più un elemento rilevante per l’accesso. Difatti, possono presentare domanda tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il decreto ha previsto 5 fasce di ricavi:
- fino a 100mila euro (si avrà diritto ad un bonus pari al 60% della differenzatra il fatturato/corrispettivo medio mensile del 2020 e quello del 2019);
- superiori a 100mila e fino a 400mila euro (50%della perdita mensile media 2020 su 2019);
- superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro (40%della perdita mensile media 2020 su 2019);
- superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro (30% della perdita mensile media 2020 su 2019);
- superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro (20%della perdita mensile media 2020 su 2019).
È possibile beneficiare degli aiuti non solo tramite l’erogazione diretta delle somme ma si potranno utilizzare anche in compensazione tramite modello F24.
I Pagamenti vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo del fatturato, si legge nel testo del decreto bollinato dalla Ragioneria dello Stato.
Ma come si calcola l’importo del contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019?
Le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla misura prevista dal Decreto Rilancio specificano che:
- se dal confronto tra 2020 e 2019 emerge un valore pari a zero o positivo, spetta l’importo minimo:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per tutti gli altri soggetti;
- se, invece, emerge un valore negativo, quindi una riduzione, è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.
Se l’importo risulta inferiore al minimo stabilito, spettano comunque 1.000 o 2.000 euro.