CIRCOLARE N. 15/E DEL 13 GIUGNO 2020: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia fornisce precisi dettagli, delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo. In particolare, il documento di prassi analizza in modo puntuale i passi da compiere per richiedere e ottenere il beneficio, fornendo anche tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea, nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il bonus.
L’agevolazione, introdotta dal decreto “Rilancio”, spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.
L’ Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è anche aperto:
- Alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa;
- Alle società tra professionisti, a determinate condizioni, illustrate nel documento;
- I soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Il contributo a fondo perduto spetta anche:
- Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- Ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.
Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura.
In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.