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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 2020 E CONTRATTI DI LOCAZIONE: Obblighi, contenuti e sanzioni

By consulteam inAttualità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” molte sono le modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e tra queste anche quelle che riguardano l’attestato di prestazione energetica e i contratti di locazione.

L’attestato di prestazione energetica è un documento che “attesta” le caratteristiche energetiche di un edificio o di una unità immobiliare, attraverso l’utilizzo di specifici descrittori, e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Da ottobre 2015 l’attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard su tutto il territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell’immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.

La produzione (non allegazione) dell’attestato di prestazione energetica è obbligatoria in caso:

  • di nuovi edifici per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione
  • di edifici sottoposti a ristrutturazione importante;
  • di edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  • di ampliamento di edifici esistenti con creazione di nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi;
  • di compravendita immobiliare;
  • di trasferimento a titolo gratuito(donazioni);
  • di annunci immobiliari di vendita.

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’APE va allegato al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Nel caso di nuovi edifici l’APE è prodotta a cura del costruttore (sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente). In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di edifici esistenti, l’APE (se previsto) è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

Il professionista che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

I contenuti che deve obbligatoriamente includere l’APE sono:

  • la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l’energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  • le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  • la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.

I contenuti dell’Attestato di Prestazione Energetica sono stati aggiornati con la pubblicazione del nuovo D. Lgs. n. 48/2020, aggiungendo l’obbligo di indicare anche il sopralluogo.

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