Bonus Sanificazione e DPI: Credito D’imposta Con Nuova Percentuale Al 47,1617%.
Il Credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi individuali di protezione (DPI) viene ricalcolato con la nuova percentuale del 47,1617% (in precedenza 15,6423%). Gli importi incrementati sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, prot. 381183, riferito alla “Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Tale aumento è automatico, non vi è necessità di proporre una nuova domanda: chi aveva richiesto il bonus entro i termini, vedrà il beneficio aumentare automaticamente, visualizzando la somma a cui ha diritto tramite cassetto fiscale, dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 125 dl 34/2020), l’agevolazione non è altro che un credito fiscale al 60% (nella pratica commisurato alle risorse disponibili) con tetto massimo 60mila euro, per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e clienti, utilizzabile da esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il Decreto Agosto (articolo 31, comma 4-ter, dl 104/2020), ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili rispetto agli iniziali 200 milioni. Pertanto, si rende necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più̀ 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale risulta pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale. Per quanto riguarda le modalità̀, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni del provvedimento del 10 luglio 2020.
Spese ammesse:
- sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di detergenti e disinfettanti; termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (conformi alla normativa Ue), incluse eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) inclusa l’installazione.
Questo credito può essere utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997 utilizzando il codice tributo “6917” con il modello di delega “F24” esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, senza dover rispettare i limiti introdotti dall’art. 34 della legge 388/200 e del comma 53, dell’art. 1 della legge 244/2007, tempo per tempo vigenti.