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Bonus Affitti: Proroga Credito D’imposta

By consulteam inFinanza agevolata

La Legge di Bilancio 2021 proroga fino al 30 aprile 2021 la durata del cosiddetto bonus affitti per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni d’affitto in favore degli esercenti attività legate al turismo, danneggiati dalla crisi da Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate aggiorna il modello per comunicare la cessione dei crediti d’imposta sugli affitti per negozi e imprese che va a sostituire il precedente e va utilizzato a partire dal 15 febbraio.

Va inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021.

Il modulo va utilizzato per comunicare al fisco una di queste 2 cessioni del credito d’imposta:

  • canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020 (articolo 65, dl 18/2020);
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 dl 34/2020).

L’Agenzia delle Entrate inoltre, fornisce le istruzioni per la compilazione del modulo:

  • nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi;
  • nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente;
  • nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere anzitutto individuata la “tipologia di credito ceduto” e barrare la corrispondente casella. Si precisa che una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
  • Il riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.
  • Nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE” il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
    Nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

Per la cessione del credito di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (n. 2), invece, devono essere altresì indicati:

  • il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda);
  • l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.

Nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato” per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo.

Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto, nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente. Infatti, è possibile anche cedere solo una parte del credito d’imposta maturato. Nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.

 

 

 

 

 

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