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Il Principio Di Rotazione Negli Appalti Pubblici

By consulteam inAppalti pubblici

Ai sensi dell’art. 36 co 1 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”.

Il Tar Puglia, Lecce, II, con sentenza del 4 febbraio 2021, n. 193 affronta il caso di un’aggiudicazione nei confronti di imprese diverse ma imputabili ad unico centro decisionale ovvero il caso di due imprese formalmente diverse in quanto dotate di P.IVA diversa ma con medesima sede legale, recapito telefonico e con rappresentanti legali, coniugi conviventi dell’una e dell’altra, riconducibili ad un unico centro di interesse.

La ricorrente, seconda classificata di una gara per l’affidamento di un servizio di pulizia, impugna il provvedimento di aggiudicazione per violazione del principio di rotazione sancito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, deducendo che la contro interessata aggiudicataria si identifica con l’affidatario uscente del servizio presentando collegamenti sostanziali tali da configurare un unico centro di interessi.

Il TAR accoglie il ricorso ritendendo che è evidente che le due società sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse. Di conseguenza i giudici ritengono che l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36 CAP, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa.

Il TAR precisa inoltre, che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il principio di rotazione di cui all’ art. 36, comma 1, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata ( Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160 ); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio ( Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro” (C.d.S, V, 15/12/2020 , n. 8030).

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