Attività attinenti al design e all’ideazione estetica per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n 41 del 26 luglio 2022 ha fornito chiarimenti sulle attività qualificabili come ricerca e sviluppo, specificando che le stesse sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Di conseguenza le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art 3 del DL 145/2013, in quanto non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.
Il MISE ha sottolineato che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.
Il ministero sottolinea difatti che i criteri devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.
Non sono inoltre ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento.
Devono considerarsi escluse anche le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
Di conseguenza per il MISE, le attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019 dalla società istante così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.
Le attività descritte dalla società istante, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; senza considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti al marketing, non risultano caratterizzate, come già rilevato, neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.