Il Consiglio di Stato sull’incongruità dell’offerta senza verifica dell’anomalia riscontrata
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6577 del 26 luglio 2022, si è pronuncia in merito all’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto per incongruità dell’offerta senza che la stazione appaltante abbia fatto una sostanziale verifica dell’anomalia riscontrata.
Nel caso specifico, l’esclusione del concorrente, è avvenuta a seguito di verifica negativa sull’anomalia dell’offerta, illegittima secondo il TAR ma anche secondo Palazzo Spada, considerato che la SA non ha chiesto un’integrazione dei giustificativi dell’offerta, motivando la propria decisione sul presupposto che l’operatore aveva giustificato solo una voce di spesa su 72 presenti e che questo elemento già consentiva di per sé di esprimere un giudizio negativo in relazione all’offerta.
Il Consiglio, nel respingere il ricorso, ha specificato che anche nel disciplinare era previsto che il RUP richiedesse al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, con eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti in forma orale, con la possibilità di esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
I giudici hanno infatti chiarito che l’incongruità va valutata sotto il profilo sostanziale, nel rispetto dell’art. 97, co. 5 del Codice dei Contratti, il quale prevede l’esclusione per anomalia dell’offerta sia se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti; sia se è accertato che l’offerta è anormalmente bassa in relazione ai parametri indicati sub lett. a)-d) della stessa disposizione.
Ciò è in linea con la previsione dell’art. 69, par. 3, Direttiva 2014/24/Ue, secondo cui: “L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2”, inerenti ai profili sostanziali di cui tener conto ai fini del vaglio di anomalia. Per questo, da un lato l’apprezzamento (e la conseguente motivazione) sostanziale consente l’espulsione per anomalia; dall’altro le informazioni fornite sono valutate “consultando l’offerente”.
Nella fattispecie oggetto della summenzionata sentenza, la SA aveva escluso il concorrente perché aveva presentato un solo prezzo unitario contro i 72 prezzi di computo a base d’asta, senza esprimere un giudizio e una motivazione d’inaffidabilità sostanziale dell’offerta nei termini di cui ad una delle due ipotesi previste dall’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, ma sostanzialmente rilevando la lacunosità dei giustificativi prodotti, inidonei a pervenire a un giudizio di congruità, ma paradossalmente nemmeno a uno di incongruità dell’offerta.
Si tratta quindi di una situazione in cui sussistono elementi non sufficienti ad escludere, ma neppure, in sé, a ravvisare l’anomalia dell’offerta.