Agenzia Delle Entrate: Chiarimenti Sul Credito Di Imposta Per L’adeguamento Degli Ambienti Di Lavoro
Con Risposta n. 432 del 23 giugno 2021, l’Agenzia Delle Entrate risponde ad un’istanza presentata da una fondazione che si occupa della diffusione ed elaborazione della cultura precisando che la stessa, svolgendo attività commerciale, non può beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure Anti-Covid perché non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma.
Nel caso in esame, la fondazione istante che presenta il modello dichiarativo dei redditi predisposto per gli enti commerciali, dichiara di svolgere attività commerciale, rientrando quindi tra gli enti commerciali di cui l’articolo 73, comma 1, lett. b), del TUIR.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa non può essere inclusa nel novero dei soggetti di cui alla lettera b) dell’elenco contenuto nella circolare n. 20/E del 2020, che riguarda gli enti non commerciali, dovendosi invece ricondurre nella categoria individuata dalla lettera a) e, non operando nei settori di cui ai codici ATECO di cui all’allegato 1, non può fruire del credito d’imposta previsto dalla disciplina in argomento, per assenza del requisito soggettivo
Il bonus cui si riferisce la fondazione è disciplinato dall’articolo 120 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede un credito d’imposta pari 60% dei costi sostenuti nello scorso anno, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi diretti all’adeguamento degli ambienti in modo da consentire, contemporaneamente, il proseguimento dell’attività lavorativa e il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus.
Precisa a riguardo che il beneficio è destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, terme, musei, teatri, eccetera).
Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che non esercitano un’attività d’impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 de Tuir.
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio riguardano:
- Gli interventi agevolabili (ad esempio di tipo edilizio e di messa in sicurezza degli edifici);
- Gli investimenti, che comprendono anche l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.