Inps: Sgravio Contributivo Per Le Assunzioni Con Contratto Di Apprendistato
Con Circolare INPS n. 87 del 18 giugno 2021, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni e le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo del 100% introdotto dal Decreto Ristori.
Lo sgravio riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, stipulati nell’anno 2020 e nell’anno 2021 ed è riconosciuto ai datori di lavoro che:
- hanno fino a 9 dipendenti (microimprese),
- hanno in essere un contratto di apprendistato di primo livello (cioè per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore),
- i contratti di apprendistato di primo livello devono essere stipulati nell‘anno 2020 e nell’anno 2021.
L’esenzione si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto mentre, per gli anni di contratto successivi al terzo, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
È riconosciuta per tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il 15° anno di età e fino al compimento del 25°.
Il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello e per gli inserimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
La durata del contratto sarà determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
Inoltre, nei rapporti di apprendistato, la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello e per gli inserimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.