L’istituto Della Sospensione Dei Lavori E Della Risoluzione Del Contratto Non Può Essere Applicato Anche Al Sotto Soglia
L’art. 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 disciplina, sino al 31 dicembre 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.
Il Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilità Sostenibile, nel Parere n. 901 del 13/04/2021 si è pronunciato sull’argomento. Il Mims ha difatti risposto ad una domanda posta da una stazione appaltante in merito alla possibilità di applicare discrezionalmente la sospensione anche al sotto soglia richiamandola puntualmente negli atti di gara.
L’istituto della sospensione, così come disciplinata dall’articolo 5, può avvenire esclusivamente, per il tempo strettamente necessario e per le seguenti ragioni:
- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse.
Il Ministero risponde che “L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla «esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35» del D.lgs. 50/2016”. Di conseguenza, atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi indicate dall’art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020.