Contributi a sostegno delle attività di commercio al dettaglio
Con Decreto Direttoriale del 24 marzo il MISE dispone le modalità attuative del fondo perduto per il commercio al dettaglio previsto dal Decreto Sostegni ter.
Dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid.
Beneficiari del contributo, sono le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
La ripartizione delle risorse avviene nel modo che segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Per poter beneficiare degli aiuti previsti, le imprese:
- devono avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.