INPS: BONUS 1000 EURO MAGGIO
Con la circolare n° 80 del 6 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni per accedere alla domanda sul bonus 1000 euro di maggio per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali, facendo un apposito focus per chi non ha presentato l’istanza fino ad oggi. Dunque al via la procedura anche per quanti sono rimasti fuori dall’automatismo che ha visto percepire la terza tranche in automatico per quanti hanno già ricevuto il bonus a marzo ed aprile, ora anche chi non ha precedentemente presentato domanda può procedere al fine di ricevere il solo mese di maggio seguendo il servizio dedicato.
Le istruzioni fornite dall’Inps nella circolare numero 80 del 6 luglio, decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (decreto Rilancio Italia), che ha per oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19″.
Gli aspiranti beneficiari devono aver concluso un rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed i 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Nella circolare vengono anche indicate le altre categorie a cui spetta il bonus 1000 euro maggio tra questi:
- Liberi professionisti (che devono auto-dichiarare la perdita di fatturato);
- Lavoratori in somministrazione;
- Soggetti impegnati in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico il documento riporta anche i codici ATECO che rientrano nell’indennità, che indicano appunto le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali:
- Alberghi: (ATECO 55.10.00);
- Villaggi turistici (ATECO 55.20.10);
- Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20);
- Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30);
- Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40);
- Affittacamere brevi soggiorni, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51);
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52);
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00);
- Gestione vagoni letto (ATECO 55.90.10);
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20);
- Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11);
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12);
- Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42), ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50).
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00);
- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20);
- Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30);
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41);
- Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00);
- Attività del tout operator (ATECO 79.12.00);
- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20);
- Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92);
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi d’asporto (ATECO 56.10.20),
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19);
- Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
Per accedere ai servizi online dedicati alla domanda è possibile identificarsi usando una delle seguenti credenziali:
- il Pin rilasciato dall’INPS, ordinario o dispositivo;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carte d’identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Dopo aver inserito una delle sopra indicate credenziali si deve procedere con la procedura guidata. È possibile presentare anche domanda attraverso canali alternativi del servizio Contact Center integrato, o i numeri verde 803 164 (gratuiti da rete fissa) e 06 164164 (a pagamento da rete mobile). È possibile in entrambi i casi usare il servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore online solo la prima parte del PIN.
Ricordiamo che per poterne usufruire alla data del 19 maggio i richiedenti:
- NON devono inoltre essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- NON devono avere in corso un rapporto di lavoro dipendente;
- NON devono essere titolari di indennità NASPI.