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Covid-19: Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto

By consulteam inUncategorized

Con Circolare n. 22/E del 21 luglio avente oggetto “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34” l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi in merito ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio appena divenuto legge.

La circolare in oggetto va ad integrare la n 15/E del 13 giugno scorso.

Si ricorda  che sono le ultime settimane per richiedere il contributo infatti i contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio. Il termine diventa il 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto. 

L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

Di seguito alcune delle domande che hanno avuto risposta:

  • come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto in determinate situazioni?
  • il contributo vale anche per le società in liquidazione?
  • come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori?

L’Agenzia dice sì al contributo per le società in liquidazione, anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

La circolare conferma inoltre che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni colpiti dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, a condizione che il domicilio fiscale o la sede operativa risulti presente dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso e in presenza degli altri requisiti. Questo perché lo stato di emergenza in tali realtà era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). Stesso trattamento anche per i contribuenti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi il 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Il documento di prassi, inoltre, chiarisce come verificare i requisiti per l’accesso al contributo in presenza di situazioni particolari legate ad alcune categorie di operatori, ad esempio i distributori di carburanti e gli agenti e rappresentanti di commercio, e come trattare alcune operazioni nel calcolo del calo del fatturato, come i passaggi interni nel caso di imprese che operano contestualmente in più attività con contabilità separata o le operazioni fuori campo Iva.
E, ancora, precisa che:

  • nel caso in cui più eredi, attraverso una società di fatto, realizzino la prosecuzione dell’attività del defunto, la stessa società, in presenza dei requisiti necessari potrà fruire del contributo a fondo perduto, presentando la richiesta tramite modello AA9 entro il prossimo 24 agosto;
  • i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Viene aggiornata la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate risponde anche su come va restituito l’importo accreditato, privo di sanzioni ed interesse specificando che le sanzioni non sono dovute nel caso in cui la rinuncia presenta una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo. Il beneficiario dovrà limitarsi a restituire il contributo non spettante e i relativi interessi.

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