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APPALTI, IL RISPETTO DEL FATTORE TEMPO: proroghe e penali

By consulteam inAppalti pubblici

La finalità dell’appalto è descritta dall’articolo 1655 del codice civile che inquadra l’appalto come il contratto con il quale un soggetto, l’esecutore delle opere, si impegna (e quindi contrae un’obbligazione di risultato) nei confronti di un committente, a realizzare una determinata opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro assumendo, a proprio rischio e con una propria organizzazione di manodopera, mezzi e attrezzature, l’onere di portarla a compimento.

L’obbligazione di cui si parla ovvero un’obbligazione di risultato, contratta dall’esecutore delle opere nei confronti di un committente, impone una serie di fatti riconducibili ad alcuni punti principali:

  • coerenza del realizzato con il progetto originario;
  • il corrispettivo destinato all’esecutore costituisce la contropartita economica del lavoro svolto;
  • il contratto regolai rapporti tra le Parti entro precisi limiti di tempo e di costo;
  • le obbligazioni assunte con il contratto sono vincolanti per le Parti;
  • il mancato rispetto delle clausole contrattuali, da parte dell’esecutore, comporta l’applicazione delle penali.

In questi termini il fattore tempo assume un aspetto predominante in quanto condiziona due elementi primari nell’ambito del contratto:

  • l’eventuale concessione delle proroghe;
  • l’applicazione delle penali.

L’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 disciplina la concessione delle proroghe e stabilisce che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. Quindi la mancanza di questa previsione contrattuale non consente anche se in corso d’opera si dovesse determinare la necessità per l’esecutore, di poter avanzare tale richiesta. Restano, comunque, applicabili le proroghe dovute a sospensioni dei lavori per cause imputabili alla stazione appaltante.

In questo senso l’articolo 107, comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato possa richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e la cui concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Per la concessione della proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna.

Nel caso di subentro di un nuovo contraente, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di tale soggetto. In questo caso il nuovo contraente è, comunque, tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La mancata osservanza del tempo contrattuale con la conseguente non conclusione delle opere alla data prevista, determina l’applicazione delle penali che sono stabilite dal contratto.

Le penali, sostanzialmente disciplinate dall’articolo 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dai termini contrattuali, sono applicate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle opere servizi e forniture da parte dell’appaltatore e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

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