TUSL: Le novità introdotte dalla conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146
Con la conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146 sono state introdotte numerose novità al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui:
- La nomina obbligatoria del preposto alla sicurezza e nuovi obblighi in capo allo stesso: l’art. 18 segnala l’obbligo di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Questi ultimi oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Anche in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.
- La Formazione in ambito di sicurezza sul lavoro (art. 37): entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sarà chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione per stabilire tempi, contenuti minimi e modalità di fruizione dei corsi a carico dei soggetti interessati.
- La Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro incluso un aggiornamento periodico almeno biennale in relazione ai propri compiti.
- La previsione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nel caso si rilevi l’irregolarità del 10% dei lavoratori occupati.
- L’introduzione, ai sensi dell’art. 9, del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, costituito dal:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dell’interno;
- Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale;
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- INAIL, INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
- Viene esclusa la responsabilità civile, amministrativa e penale dei dirigenti scolastici (con l’introduzione dell’art. 13-bis, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Sono previste infine sanzioni per violazioni delle disposizioni summenzionate, difatti l’art. 55 è stato modificato prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter, relativo al nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto.