L’obbligatorietà del Durc di Congruità
A partire dal 1° novembre 2021, tutte le denunce di inizio lavori che saranno presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità sia che i lavori siano eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che siano eseguiti ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La verifica della congruità, valuta l’incidenza del costo della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’appalto, tenendo conto degli indici minimi di congruità definito con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.
Il committente o l’impresa affidataria deve richiedere, in via telematica mediante il portale CNCE EdilConnect, il rilascio del DURC di congruità in relazione a tutti lavori di pari o superiore a euro 70.000, prima dell’erogazione del saldo finale.
Nello specifico:
• Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
• Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
I parametri di cui tener conto nella verifica sono:
• il valore complessivo dell’opera;
• il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
• informazioni relative alla committenza;
• eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
La Cassa Edile procederà nel modo che segue:
• In assenza di congruità, evidenzierà analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità;
• In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento;
• In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate;
• La mancata regolarizzazione, in caso di esito negativo, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line, con iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).