Protocollo Di Sicurezza Covid Nei Luoghi Di Lavoro: Revisione E Aggiornamenti
Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Protocollo summenzionato aggiorna le misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.
Vengono confermate tutte le misure già previste (mascherine e dispositivi di protezione, accesso del personale e dei fornitori, pulizia, sanificazione, precauzioni igieniche, gestione spazi comuni, gestione persone sintomatiche) ma vengono anche recepite una serie di novità normative, in particolare relative allo smart working e al rientro di persone che hanno avuto il Covid.
In particolare le misure restrittive per le attività di produzione raccomandano:
- Il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto per tutte le funzioni e i reparti che lo consentono;
- Di procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- Di prevedere piani di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- La sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- L’utilizzo dello smart working anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, «in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)».
Le aziende che utilizzano la cassa integrazione, anche in deroga, devono valutare sempre la possibilità di assicurare che gli ammortizzatori riguardino l’intera compagine aziendale, eventualmente anche con opportune rotazioni del personale coinvolto. In via prioritaria, vanno comunque utilizzati gli strumenti già previsti dal contratto come i permessi (PAR – permessi annuali retribuiti, ROL – riduzione orario di lavoro e banca ore) e, in generale, tutti gli strumenti che consentono l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Se questi non sono sufficienti, si utilizzano le ferie arretrate.
Per quanto concerne le trasferte, viene esplicitata l’opportunità di valutare sempre, in collaborazione con il medico competente e il responsabile della prevenzione, l’andamento epidemiologico della delle sedi di destinazione. Scompare difatti il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
Per la riammissione al lavoro dopo il contagio, oltre alle misure già previste dal precedente protocollo, viene recepita la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, per cui «i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario».
Si richiede ancora di “assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale e devono favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali“.
Viene specificato che l’azienda è tenuta anche a fornire “un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio”.
Nella Parte 4 relativa alla “Pulizia E Sanificazione In Azienda”, il protocollo raccomanda la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, “anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.
Si aggiunge infine un’ulteriore previsione di sanificazione straordinaria: “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020”.
Viene confermata la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo COVID-19, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.