Impatto Dell’emergenza Sanitaria Da Covid-19 Sui Requisiti Di Partecipazione Alle Procedure Di Affidamento
L’ANAC, con comunicato del Presidente del 13 aprile 2021, ha fornito alcuni suggerimenti alle Pubbliche Amministrazioni, per facilitare la massima partecipazione delle imprese in difficoltà alle gare pubbliche per la fornitura di servizi.
Alcuni settori produttivi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, infatti, hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi e questo, secondo l’Autorità può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
L’ANAC suggerisce difatti alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.
Qualora le stazioni appaltanti ritengano, comunque, necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Inoltre, atteso che la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, si ricorda che l’Allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici specifica che “per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.
Si chiede in sostanza di utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici.