La figura del preposto nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146: nuovi obblighi e responsabilità
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021), ha modificato l’art. 19 del D.lgs. 81/08 rivisitando la figura e i compiti del preposto, e assegnandogli un ruolo più ampio e più definito a fronte però di un’accresciuta responsabilizzazione.
Il decreto difatti, prevede l’inserimento dell’obbligo del preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, di intervenire attivamente per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora ciò non avvenisse, il preposto è legittimato ad interrompere immediatamente l’attività lavorativa informando i superiori.
Ciò vale anche per eventuali rilevazioni di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, così come altra situazione di pericolo. Il nuovo ruolo del preposto si avvicina per certi versi a quello che riveste l’RLS.
Inoltre mentre in passato i profili di responsabilità erano generici e limitati soltanto a una vaga “mancata vigilanza”, ora la norma fa esplicito riferimento anche alla fattispecie di lesioni colpose e addirittura omicidio colposo.
Tra le novità vi è anche quella che obbliga espressamente appaltatori o subappaltatori ad indicare anche i nominativi dei preposti, che dovranno essere inviati ad eseguire uno specifico iter formativo.
Introdotta la lettera b-bis) che testualmente recita:
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
La lettera a) del comma 1 dell’art. 19 è, oggi, il seguente:
- “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Al comma 1 dell’art. 19 è stata aggiunta la lettera f-bis) che testualmente recita:
- “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione sicurezza.