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Subappalto e Nuovo art. 80, comma 4 nella legge Europea 2019-2020

By consulteam inAppalti pubblici

La legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (Legge Europea 2019-2020), pubblicata il 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1°febbraio 2022, ha lo scopo di adeguare il diritto nazionale al diritto europeo, risolvendo alcune delle criticità rilevate dalla Commissione Europea e attuando alcuni regolamenti, direttive e sentenze della Corte di Giustizia.

Le novità previste nella Legge Europea riguardano:

  • IL SUBAPPALTO:
    • Abrogata la terna dei subappaltatori; l’art. 10, comma 1, lett. d) abroga infatti il comma 6 dell’art. 105 del Codice. La terna dei subappaltatori scompare altresì dall’art. 174 del Codice che disciplina il subappalto nelle concessioni. Conseguentemente, si dispone l’abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, di cui all’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, prorogata fino al 2023 anche dal recente decreto Semplificazioni bis (D.L. 77/2021);
    • Modificato l’art. 80, commi 1 e 5, del Codice, per cui viene meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta;
    • Modifiche all’art. 105, comma 4, del Codice in tema dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto;
    • Con l’abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 105 cade il divieto di subappalto in favore di un operatore che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
    • Semplificato l’onere posto a carico del concorrente di indicare preventivamente l’assenza dei motivi di esclusione dell’art. 80 del Codice del proprio subappaltatore, stabilita dalla ormai abrogata lettera d) dell’art. 105, comma 4. Ciò rendeva la posizione dell’aspirante aggiudicatario ulteriormente gravosa.
  • I MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 4, D.LGS. 50/2016: fino ad oggi la norma prevedeva, l’esclusione dell’operatore economico che avesse commesso delle gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e le stesse fossero state “definitivamente accertate”. A riguardo:
    • Il comma 1, lett. c) dell’art. 10 della Legge europea 2019-2020 modifica il comma 4 dell’art. 80 specificando che in materia fiscale costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che dovrà indicare limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro (valore massimo precedente era 5.000 euro);
    • Il testo del nuovo art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 difatti stabilisce che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.  Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di   cui   al   quarto   periodo. Costituiscono  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del  Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e della mobilità  sostenibili  e  previo  parere  del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al  presente  periodo,  recante limiti e condizioni per  l’operatività  della  causa  di  esclusione relativa a violazioni non  definitivamente  accertate  che,  in  ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto  e  comunque  di importo non inferiore a 35.000 euro”.

 

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