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Cassazione: Nessuna responsabilità del direttore dei lavori in cantiere

By consulteam inSicurezza Lavoro

La Corte di Cassazione penale con sentenza n. 15157 del 22 4 2022, ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori per quanto concerne la sicurezza nel cantiere, specificando a riguardo che detta responsabilità deve risultare da una delega diretta da parte del datore di lavoro.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 2020,  aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale  il  legale rappresentante di una impresa edile esecutrice di lavori di restauro  e il direttore dei lavori, erano stati ritenuti responsabili della  violazione del disposto degli artt. 112, 122 e 126 d. Igs.  81/2008,  che aveva causato a un dipendente un infortunio sul lavoro , (caduta dal muretto che stava realizzando sul terrapieno sottostante) con lesioni personali gravi.

A riguardo  la difesa del direttore dei lavori, sottolineava che la sua  presenza era stata assidua per verificare la buona condotta dei lavori mentre era esclusa dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l’assistenza giornaliera ai lavori.

La Cassazione ritenendo fondate le motivazioni del direttore dei lavori, stabilisce che se non previsto per contratto, lo stesso non è responsabile del rispetto delle  norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che  sono responsabilità diretta del committente e del datore di lavoro e soggetti che lui delega direttamente.

Resta ferma invece la piena responsabilità del legale rappresentante dell’impresa edile per non aver predisposto tutte le dovute precauzioni di sicurezza, in particolare per la necessità di realizzare lavori in quota, la presenza del parapetto rimosso dal lavoratore non era comunque sufficiente.

Si precisa infine nella sentenza che il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere anche in caso di infortuni  solo  quando si inserisca, anche solo di fatto,  nell’organizzazione del cantiere, “assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica”.

 

 

 

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