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Bonus edilizi: l’elenco delle imposte in compensazione

By consulteam inFisco

Oggi, il legislatore nazionale riconosce un credito d’imposta, eseguiti lavori edili su edifici civili (attici, appartamenti, villette, condomini), al momento del pagamento da parte del committente (mediante bonifico bancario parlante).

Il biennio 2022-2023 segna un notevole ampliamento degli interventi ammessi. Si va, infatti, dagli interventi sulle parti comuni degli edifici a quelli sulle singole unità residenziali, dagli interventi su edifici produttivi a quelli connessi alla ricostruzione di unità abitative.

Prima di passare in rapida rassegna le imposte suscettibili di compensazione, è bene chiarire la posizione del privato.

 

Indice dei contenuti

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  • Il requisito soggettivo
  • Le imposte in compensazione

 

 

Il requisito soggettivo

 

Dalla lettura combinata del Testo unico n.917 del 22/12/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e di diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate, al committente/soggetto beneficiario è data l’opportunità di portare in detrazione la spesa sostenuta precedentemente.

La spesa sostenuta, accertata dal bonifico bancario parlante, legittima una riduzione delle imposte dovute nell’anno di competenza. Si ricorda che fino al 16 febbraio, data di pubblicazione del d.l. n.11/2023, al committente veniva concessa l’opportunità di cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto interessato all’acquisto.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge, l’opportunità di cessione del credito d’imposta appare limitata a casi specifici, descritti dall’articolo 2 del d.l. 11/2023, convertito con modifiche nella Legge n.38 dell’11 aprile 2023 (recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti).

 

Le imposte in compensazione

Per un quadro chiaro delle imposte oggetto di compensazione, impiegando i bonus edilizi, occorre fare riferimento al comma 3 dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni in legge n.77 del 17 luglio 2020.

L’articolo 121 del menzionato d.l. racchiude un richiamo all’articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 9 luglio 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

In base all’art.17 del d.lgs. 241/1997, sono ammessi in compensazione << i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme in favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali >>.

Per una lettura più chiara del primo, il comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n.241/1997 aggiunge che << il versamento unitario e la compensazione interessano i crediti e i debiti relativi:

 

a. alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

 

b. all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;

 

c. alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

 

d. all’imposta regionale sulle attività produttive;

 

d-bis)  all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

 

e.ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

 

f.ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

 

g.ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

 

h. agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

 

h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

 

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

 

h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

 

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

 

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

 

h-septies) alle tasse scolastiche”.

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