La Legge di stabilità 2016, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 (proroga sancita dalla legge di bilancio 2023), investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (ZES e ZLS).
Credito di imposta “Bonus Investimenti Sud”
Imprese beneficiarie
Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, in relazione all’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale.
Rientrano quindi nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti volti:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori:
- dell’industria siderurgica,
- dell’industria carbonifera,
- della costruzione navale,
- delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
- nonché nei settori creditizio, finanziario e/o assicurativo.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali e ittico.
L’agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
Misura dell'agevolazione
La percentuale del Bonus Investimenti SUD varia a seconda della regione e delle dimensioni aziendali.
L’agevolazione per investimenti realizzati dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2023 spetta:
in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna nei limiti:
- del 45% per le piccole imprese;
- del 35% per le medie imprese;
- del 25% per le grandi imprese.
In Abruzzo nei limiti:
- al 30% per le piccole imprese;
- al 20% per le medie imprese;
- al 10% per le grandi imprese.
In Molise nei limiti:
- piccole imprese:
- al 30% per beni acquisiti fino al 31 dicembre 2021;
- al 45%per beni acquisiti negli esercizi 2022 e 2023;
- medie imprese:
- al 20% per beni acquisiti fino al 31 dicembre 2021;
- al 35%per beni acquisiti negli esercizi 2022 e 2023;
- grandi imprese:
-
- al 10% per beni acquisiti fino al 31 dicembre 2021;
- al 25%per beni acquisiti negli esercizi 2022 e 2023.
Il limite massimo previsto per progetti di investimento realizzati dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2023 è:
- 3 milioni di euro per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Il Bonus Sud è cumulabile con aiuti de minimis nonché quelle misure che insistano sugli stessi costi ammessi al beneficio, nei limiti massimi stabiliti dall’Unione Europea.
Inoltre è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti per la Transizione 4.0, con quelli del Mezzogiorno per il medesimo investimento.
Beni agevolabili e beni esclusi
Sono agevolabili gli investimenti, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, alla realizzazione in economia o mediante contratto di appalto, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree ammissibili.
I beni agevolabili devono possedere il requisito della “strumentalità”, ovvero devono essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo aziendale, e il requisito della “novità”.
Sono pertanto esclusi:
- gli investimenti di mera sostituzione;
- i beni merce;
- i materiali di consumo;
- gli investimenti in beni, a qualunque titolo, già utilizzati.
Determinazione dell'investimento agevolabile
Il credito d’imposta si determina applicando all’investimento agevolabile le percentuali previste dalla norma.
Richiesta di fruizione del beneficio
Condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione del Credito d’imposta in esame è la presentazione di un’apposita comunicazione telematica all’Amministrazione Finanziaria, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2024. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023, Prot. n. 188347, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)».
Gli investimenti indicati nella comunicazione possono essere già stati avviati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ma non devono essere stati portati a termine o completamente attuati prima dell’invio della comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, verificata la correttezza formale dei dati dichiarati e effettuate le verifiche antimafia, previste nel caso in cui il credito d’imposta prenotato sia superiore ad euro 150.000, comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Utilizzo del credito di imposta e regime fiscale
Il beneficiario può utilizzare il credito:
- solo in compensazione,
- presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e nei limiti dell’importo maturato in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e dunque tassabile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.
Limiti di utilizzo
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta di natura agevolativa.
Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Non trova altresì applicazione la preclusione di cui all’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Perdita e/o rideterminazione del credito d'imposta
Il credito d’imposta si perde:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; in questo caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione; in questo caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni richiamati.
- qualora non venga esercitato, entro il periodo di vigilanza, il riscatto dei beni acquisiti in leasing.
Se tuttavia, nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle suddette ipotesi, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto delle suddette ipotesi di rideterminazione, deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’esercizio in cui si verificano le ipotesi in commento.
Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni di legge.