EMERGENZA CORONAVIRUS E “SMART WORKING”
Il 1° marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato un Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo “Smart Working”, confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020.
Lo “Smart Workig”, di cui alla legge n. 81 del 2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente ai dipendenti delle aziende di poter lavorare da casa o comunque fuori da un ufficio tradizionale caratterizzato “dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”. Oggi risulta la soluzione all’impossibilità di garantire, nelle sedi aziendali, la distanza minima di sicurezza imposta per evitare il contagio del coronavirus e può avvenire anche in assenza di accordo scritto tra azienda e dipendente per l’intera durata dello stato di emergenza.
L’attività lavorativa svolta in regime di Smart Working è equiparabile a quella resa in azienda con conseguente diritto del dipendente alla normale retribuzione.
Tante sono le tecnologie che consentono alle aziende di concretizzare il cosiddetto “lavoro agile” e sono riconducibili virtualmente a macrosettori quali le piattaforme, i servizi e i software di gestione delle informazioni per l’accesso, lo scambio, la sincronizzazione, la condivisione, l’aggiornamento in tempo reale di applicazioni e dati.
Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva. Le ferie forzate vogliono essere un modo per garantire la retribuzione ai dipendenti per i quali è stata sospesa l’attività. Laddove invece è possibile proseguire in Smart Working, le ferie imposte unilateralmente non trovano giustificazione normativa. Sono validi ovviamente eventuali accordi diretti fra azienda e lavoratori.
Per quanto concerne le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, interamente consumate e laddove non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di “lavoro agile”, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti al fenomeno epidemiologico, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020.
Il decreto Cura Italia ha inoltre previsto il diritto allo Smart Working, per i lavoratori portatori di handicap grave riconosciuto o per coloro che hanno nel proprio nucleo familiare una persona disabile grave. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è invece riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.