COVID-19: Sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (art. 56 del Decreto Cura Italia)
Per le microimprese, le piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19, l’art. 56 comma 2 del decreto “Cura Italia” stabilisce che:
- Non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se superiori, al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del presente decreto-legge); la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale;
- Sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (in particolare le garanzie) relativi al contratto principale;
- Sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale (concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013) ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Per quanto riguarda, in particolare, la moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19, è stata prevista una garanzia pubblica, a sostegno dei predetti benefici, pari al 33%.
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle PMI dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia” (17 marzo 2020), tramite PEC o meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. L’impresa è tenuta a contattare banca o l’intermediario finanziario per avvisarlo e per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI.