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DECRETO “CURA ITALIA”: manovra a sostegno dei lavoratori e delle aziende (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

By consulteam inLavoro

I provvedimenti adottati d’urgenza dal Governo con il decreto 17 Marzo 2020, hanno come unico scopo quello di evitare che la crisi transitoria delle attività economiche, indotta dall’epidemia di Covid-19, produca effetti permanenti per l’intera nazione.

PARTITE IVA E TASSE:Proroga scadenze fiscali e contributive (per Imprese, Professionisti e Partite Iva)

 Per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro vengono sospesi i versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo mentre per gli operatori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, senza limiti di fatturato, vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile;

  • Ritenuta d’acconto disapplicata per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile;
  • Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter;
  • Sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • Il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica slitta dal 7 al 31 marzo;
  • La scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata, si sposta dal 28 al 31 marzo 2020;
  • Il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate viene prorogato al 5 maggio 2020;
  • La scadenza per l’invio del 730 precompilato è fissata al 23 luglio al 30 settembre 2020.

Inoltre, nel testo del Decreto “Cura Italia” è prevista, per il mese di marzo, un’indennità di 600 euro, come misura di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, co.co.co. e dei lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA., la cui erogazione avverrà su domanda dell’interessato da inoltrare tramite INPS.

In particolare l’istituto verificherà se il lavoratore è iscritto alla relativa gestione previdenziale, se è in regola con i versamenti, se la tipologia di attività svolta rientra fra quella per cui spetta l’indennità e poi procederà alla liquidazione del bonus da 600 euro.

Il bonus (una tantum) spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché del settore agricolo.

Il decreto ha introdotto, altresì, un bonus di 100 euro in busta paga a favore dei quasi 9 milioni di lavoratori che nel mese di marzo si sono recati sul posto di lavoro per prestare la propria attività e che hanno un reddito lordo entro i 40 mila euro lordi. L’incentivo deve essere riconosciuto dai datori di lavoro, a partire dal mese di aprile, sulla base delle giornate di lavoro effettivo prestate nel mese di marzo, ed è esente da imposizione fiscale. Il testo del decreto inoltre, prevede una norma che sospende le procedure di impugnazione dei licenziamenti e le procedure pendenti per 60 giorni oltre al divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto.

In materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus, la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il “Cura Italia” equipara, ai fini del trattamento economico, il periodo trascorso in quarantena alla malattia ma gli oneri della stessa non sono a carico del datore di lavoro o dell’Istituto previdenziale di riferimento (es. INPS), ma a carico dello Stato. Il contagio avvenuto “in occasione di lavoro” ossia, non solo sul luogo di lavoro ma anche in altre situazioni riconducibili all’espletamento del rapporto di lavoro, è considerato invece infortunio sul lavoro. In questo caso l’Inail garantisce la tutela all’infortunato estendendo l’erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro.

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