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Cassa Integrazione: Le Domande Che Possono Essere Presentate Dopo La Scadenza Del 31 Luglio

By consulteam inLavoro

Dopo la scadenza del 31 luglio le aziende potranno ancora presentare domanda cig ma cambiano i termini e il periodo di riferimento. Le richieste in scadenza a fine luglio, infatti, erano relative ai periodi antecedenti a giugno. Per i periodi successivi, invece, sarà ancora possibile procedere.

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020, la scadenza è fissata al 31 agosto. Lo prevede la legge di conversione del dl 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio). Anche in questo caso, come avvenuto precedentemente, il mancato rispetto delle disposizioni vigenti – anche in materia di scadenze – comporterà il decadimento del beneficio e l’esclusione dalla cig.

Dopo l’emergenza Coronavirus, il Governo ha deciso di intervenire sulla cassa integrazione riconoscendo – alle aziende in possesso dei requisiti – 18 settimane in totale di cig (raddoppiando quindi le nove settimane concesse originariamente).

Le cinque settimane aggiuntive alle prime nove già fruite possono essere richieste nel periodo che va da tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Le stesse, inoltre, sono fruibili anche prima di settembre, ma solo nel caso in cui l’azienda che le richiede abbia già fruito interamente delle nove settimane riconosciute per il periodo precedente.

Con la circolare n. 86/2020, inoltre, l’Inps ha specificato che ulteriori quattro settimane di integrazione salariale verranno riconosciute per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020. In questo modo le settimane di cig passano a 18 in totale, con le ulteriori cinque settimane (in aggiunta alle 9+4) fruibili, in via straordinaria, anche per il periodo antecedente al 1° settembre. Anche in questo caso, la condizione necessaria per goderne anticipatamente è che le quattordici settimane precedentemente concesse siano state esaurite dall’azienda e dai lavoratori.

Si tratta di un intervento, come già detto, straordinario, che riconosce un trattamento di integrazione salariale in deroga, proprio per far fronte alle conseguenze negative scatenate dall’emergenza Coronavirus. Le settimane di cig aggiuntive, difatti, dovranno essere richieste con causale legata all’emergenza epidemiologica dal COVID-19.

 

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