AGEVOLAZIONI 2020 PER ASSUNZIONI: misure e beneficiari
La Legge di Bilancio, relativa all’anno corrente, si pone come obbiettivo primario quello di colmare le grosse lacune presenti nella normativa precedente che possono dar luogo ad errori e generare confusione. Negli ultimi anni, si registra un costante aumento degli sgravi contributivi e di quelle misure necessarie per attenuare il problema dell’occupazione. Il legislatore, dunque, vuole moltiplicare le assunzioni dei giovani e creare, al tempo stesso, dei benefici per le aziende che sopportano i relativi costi.
È tempo di passare all’esame delle maggiori agevolazioni, attualmente in vigore, in tema di assunzione.
A) Sgravio contributivo triennale per le assunzioni, a tempo indeterminato, dei giovani con età inferiore a 35 anni
Si tratta di uno sgravio consistente, pari al 50% dei contributi, a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3000 euro su base annua. Diversi soggetti possono beneficiare di questa misura come imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS ed enti pubblici economici per un periodo di 36 mesi. Il futuro lavoratore deve avere un’età inferiore a 35 anni e deve trattarsi del suo primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
B) Bonus Occupazione Sud ANPAL e Bonus Laureati
Questa agevolazione si traduce in uno sgravio completo dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8060 euro per un solo anno. Ne possono usufruire i datori di lavoro privati ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) a seguito dell’assunzione di giovani con età compresa tra i 16 e i 35 anni in status di disoccupazione o di ultratrentacinquenni, privi di un regolare impiego da almeno sei mesi, in status di disoccupazione.
Nel caso del Bonus Laureati si tratta di uno sgravio contributivo del 100% per 12 mesi riservato per assunzioni di laureati e dottori di ricerca con “requisiti speciali”.
C) Esonero contributivo a seguito dell’alternanza scuola/ lavoro e sgravio relativo all’apprendistato
Questo bonus viene riconosciuto nei casi di assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, un’attività di alternanza scuola/lavoro oppure un periodo di apprendistato. Si tratta di un esonero contributivo del 100% dai contributi Inps.
D) Altre agevolazioni
- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di reddito di cittadinanza (Dl 4/2019): Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel limite dell’importo del Rdc con tetto mensile di 780 euro. Durata: pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute alla data di assunzione, (con minimo di 5).
- Apprendistato lavoratori over 29 anni di età percettori di indennità di disoccupazione (D.lgs. n. 81/2015): aliquota contributi del 10%+ 1,61 per contributo NASPI;
- Donne prive di occupazione da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate (Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012): sgravio contributivo 50% per di 18 mesi;
- Donne prive di occupazione da oltre sei mesi appartenenti a settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere (Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012): Sgravio contributivo 50% per massimo 18 mesi;
- Donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012): sgravio contributivo 50% per massimo 18 mesi;
- Assunzione lavoratori Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi (Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012): sconto del 50% sui contributi Inps e Inail per massimo 18 mesi;
- Assunzione a tempo pieno e indeterminato Percettori di NASpI (Art. 7, comma 5, lettera b), DL 76/2013): attribuzione al datore di lavoro del 20% Naspi residue per ogni mensilità di retribuzione;
- Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, assunti contratto a tempo pieno e indeterminato (Art. 4 comma 3 D.L. 148/1993): contributi pari al 10% della retribuzione imponibile per 12 mesi;
- Assunzione Lavoratori disabili: incentivo economico dal 35 al 50% della retribuzione;
- Assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori in maternità, paternità, congedo parentale (art. 4 D.lgs. n. 151/2001): sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore lavoro e dei premi INAIL fino ai 12 mesi del figlio del lavoratore in astensione;
- Assunzione sia a termine che a tempo indeterminato di soggetti detenuti: sgravio contributivo del 95% + credito fiscale per 18 mesi.