INFOCAMERE: AL VIA LE LISTE DELLE SOCIETÀ TENUTE ALLA NOMINA DEI COLLEGI SINDACALI E DEI REVISORI CONTABILI
InfoCamere, a seguito dell’obbligo introdotto con l’articolo 379 del recente Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019), ha predisposto le liste delle società tenute alla nomina dei collegi sindacali o dei revisori contabili nell’ipotesi in cui siano superati i parametri delineati dall’articolo 2477 del Codice Civile. Ad Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è stata assegnata la complessa mansione dell’esame della fattispecie ex art.2477 c.c. al fine di stabilire i criteri di individuazione delle società che si trovano nelle condizioni di legge. Altresì, Unioncamere ha specificato che provvederà ad inviare alle società, obbligate alla nomina del consiglio sindacale o del revisore contabile, una comunicazione che esplicita la necessità di adeguarsi alla disciplina ex articolo 2477 c.c. L’intento celato è, senza ombra di dubbio, quello di evitare segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale. Attraverso il CCII, con l’obbligatorietà nell’istituzione dell’organo di controllo o del revisore, il legislatore intende addivenire ad una diagnosi rapida dello stato di difficoltà delle imprese per la salvaguardia della continuità aziendale.
L’impegno di InfoCamere nella creazione di un vero e proprio database delle società sul territorio nazionale
Alcuni dati, posti sotto esame, come l’attivo dello stato patrimoniale oppure il complessivo delle vendite sono tratti dal bilancio mentre per altri come il numero dei dipendenti si ha riguardo alle informazioni espresse nella nota integrativa. Dalle risultanze del lavoro svolto da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane, emerge l’esclusione di quelle società sottoposte a procedure concorsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono stati predisposti gli accordi di ristrutturazione del debito.
IL CONFRONTO TRA LA DISCIPLINA CODICISTICA E LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
La circolare di Unioncamere mostra una netta preferenza per la disciplina contenuta nel quinto comma dell’art.2477 c.c. che consente all’assemblea, la quale approva il bilancio travalicante i limiti indicati nella disposizione, nei due esercizi precedenti, di procedere alla nomina del collegio sindacale o del revisore entro trenta giorni rispetto all’immediatezza della stessa procedura imposta dall’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa. Gli stessi limiti appaiono ridotti della metà nell’articolo 379 del CCI. Infine, si sottolinea che la circolare di Unioncamere è diretta ad uniformare il modus operandi di tutte le camere di commercio italiane sul tema.
IL VALORE DEL REVISORE CONTABILE NEL CORSO DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA
Fino al 2018, quei professionisti incaricati della revisione svolgevano un ruolo che si materializzava in un giudizio finale sul bilancio d’esercizio. Oggigiorno, la nomina del revisore, alternativa a quella dell’organo di controllo, impone un adeguamento dello statuto sociale e rivoluziona la posizione dei professionisti che si occupano della verifica contabile. Essi dovranno prestare attenzione all’osservanza della legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato, in concreto, dalle società. In sostanza, si realizza un’equiparazione nei compiti tra il collegio sindacale e il revisore contabile. È innegabile, dunque, che tra le attività del revisore rientra anche quella della verifica dell’idoneità degli assetti, in modo tale da realizzare un monitoraggio costante delle dinamiche aziendali con la finalità specifica di rilevare, precocemente, i primi segnali di crisi dell’impresa. Lo stesso soggetto è tenuto a segnalare all’OCRI lo stato di crisi quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.