Spese di R&S: Deducibilità per i ritrovati d’avanguardia
La Commissione tributaria regionale della Valle D’Aosta, con sentenza depositata il 21 aprile 2022, ha ritenuto che per i crediti di imposta relativi a investimenti in ricerca e sviluppo, è sufficiente che l’impresa abbia innovato proprie tecnologie o processi non essendo necessario che si tratti di una novità in termini assoluti per la totalità dei fruitori.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza riguarda la contestazione, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo riconosciuto ad una società, per mancanza del requisito della novità, non trattandosi di innovazioni per la totalità dei fruitori come prescritto nel Manuale di Frascati. Secondo la tesi dell’Agenzia, infatti, deve trattarsi di una innovazione in termini assoluti, ossia per la generalità dei fruitori e non solo per la contribuente.
La Ctp invece ha affermato a riguardo che, le spese di ricerca e sviluppo che consentivano di beneficiare del credito di imposta, non devono riguardare un’innovazione per l’intera umanità (intera economia), essendo sufficiente anche un ritrovato di avanguardia rispetto a tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza.
Le nuove norme inoltre, non essendo interpretative, non attengono al passato. Per una applicazione retroattiva occorre qualificare le stesse come di interpretazione autentica.