Il diritto di Accesso civico negli appalti pubblici
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2670 dell’11 aprile 2022, si è pronunciato in materia di accesso agli atti, stabilendo che tale diritto va sempre garantito, anche dopo l’aggiudicazione.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza riguarda l’appello presentato da una Stazione appaltante contro un operatore, che aveva presentato istanza d’accesso cumulativa, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, come richiamati dall’art. 53 d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 5 ss. d.lgs. n. 33 del 2013, per ottenere tutta la documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto, necessaria ai fini di tutela giudiziale.
A riguardo però, non avendo la stazione appaltante ottemperato del tutto la richiesta, è stato presentato ricorso al TAR, che ha ordinato l’esibizione di tutta la documentazione. Da qui l’appello al Consiglio di Stato. Nello specifico, l’Amministrazione ha evidenziato che l’accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico spiegato del concorrente non aggiudicatario è ammesso, ma nei limiti e condizioni indicati dalla sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato.
L’Adunanza plenaria n. 10 del 2020 ha infatti chiarito al riguardo che l’istituto “debba trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici” e, in specie, “all’esecuzione dei contratti pubblici”, in tal caso valendo come ‘diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza”, che “viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013)”.
Trattasi dunque di un diritto il cui esercizio non abbisogna di specifica motivazione, e che presenta carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni giuridiche da tutelare.
Di conseguenza, si ribadisce nella sentenza, che il suddetto accesso “è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici”, incontrando quale unica eccezione (oltre ai limiti cd. “assoluti” all’accesso di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi richiami) quella dei limiti cd. “relativi” correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.