R&S : un investimento necessario per la competitività delle imprese
A tal proposito, le imprese possono fruire del bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo, strumento significativamente potenziato nell’ultima Legge di Bilancio.
Credito d’imposta R&S
Un’azienda che investe in Ricerca e Sviluppo primeggia in qualità e produttività; difatti, innovare ha spesso effetti positivi e con l’ultima Legge di Bilancio, ricerca e sviluppo si traducono anche in credito d’imposta.
Con la manovra 2019, sono state inoltre riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
In particolare, è stato stabilito che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.
Bonus e imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, se per scelta (e, dunque, non obbligo) si decide di provvedere all’affidamento ad un revisore esterno dell’incarico di attestare le agevolazioni, ne consegue che la certificazione deve essere rilasciata da un soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 39/2010 e, in aggiunta, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5 mila euro.
Bonus e società obbligate per legge alla revisione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In merito alle società obbligate per legge alla revisione, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 200 pubblicata lo scorso 20 giugno, che lo speciale credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività di revisione, nei limiti di 5 mila euro, nell’ambito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del DL 145/13) e del bonus formazione industria 4.0 (articolo 1 comma 45-56 della Legge 205/2017) spetta solo ai soggetti non tenuti per legge al controllo legale dei conti.
La società istante era dotata, per statuto, di un collegio sindacale, ma si ritrovava a superare i limiti imposti dall’art 2477 C.c. del DL 32/2019 per cui, essendo obbligata alla nomina di un revisore, chiedeva di beneficiare dello speciale credito di imposta di 5 mila euro affinché potesse nominarlo.
Considerato che nella fattispecie vengono superati i limiti imposti dal DL 34/2019 i quali rendono obbligatoria la nomina di un organo di controllo, l’Amministrazione Finanziaria conclude il suo parere negando la possibilità alla S.r.l di poter beneficiare di questa speciale somma per destinarla alle spese sostenute per la certificazione contabile nell’ambito di ricerca e sviluppo, parere esteso anche per il credito d’imposta relativo al bonus formazione 4.0.
Si evince la differenza tra la volontarietà e l’obbligo della fattispecie.
La negazione all’utilizzo del bonus scatta nel momento in cui vi è l’obbligatorietà della nomina del revisore, (nel caso esposto nella Risposta n. 200, la società in questione esplicita di avere, da più di due esercizi, un attivo superiore a Euro 2.000.000).
Di contro quantunque la società avesse voluto nominare il revisore – in aggiunta (e non per obbligo) al collegio sindacale già esistente – ne consegue che lo speciale credito d’imposta di 5 mila euro destinato alle spese della carica suddetta, sarebbe stato liberamente utilizzabile.