Lo sblocca Cantieri è legge detto Stato: L’esame ed il commento dell’ANCE
Dopo la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la legge 14 giugno 2019, n. 55 l’Ance ha pubblicato un interessante esame e commento delle novità di maggiore rilievo per il settore dei lavori pubblici.
Nella sintesi predisposta dall’ANCE è precisato che:
- la legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia, a decorrere dal 18 giugno 2019;
- le disposizioni nella essa contenute trovano, quindi, applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21);
- nel caso in cui le disposizioni introdotte con il decreto legge abbiano trovato conferma nella legge di conversione, le stesse si applicano senza soluzione di continuità, a decorrere dal 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del citato decreto;
- viceversa, per quanto riguarda le previsioni modificate o abrogate dalla legge di conversione, esse potranno trovare applicazione unicamente nei confronti dei contratti derivanti da bandi o inviti adottati antecedentemente all’entrata in vigore della legge, e quindi dal 19 aprile 2019 e fino al 17 giugno 2019.
Per quanto riguarda la legge di conversione, l’ANCE evidenzia che la stessa, oltre a confermare alcune importanti previsioni introdotte con il Decreto-legge n. 32/2019, ha introdotto significative novità tra le quali particolarmente significativa è la sospensione “transitoria”, fino al 31 dicembre 2020, nelle more della riforma complessiva del settore, di alcune disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e favorire l’apertura dei cantieri.
Per l’ANCE è, senz’altro positiva, la conferma della volontà legislativa di superare il sistema della cd. “soft law”, attraverso il ritorno ad un regolamento generale, con il quale restituire certezza alla disciplina attuativa del Codice.
Opportuna è, poi, l’introduzione, in fase di conversione, della possibilità per il MIT e l’ANAC di intervenire, in attesa dell’adozione del regolamento, sui provvedimenti già adottati nelle materie che saranno oggetto di disciplina regolamentare, sebbene sarebbe stato auspicabile non limitare l’esercizio del potere di modifica alla sola finalità dell’archiviazione delle procedure d’infrazione UE.
Così operando, infatti, appare precluso apportare aggiornamenti alla luce delle novità introdotte dallo stesso provvedimento in commento.
Si pensi, ad esempio, alle linee guida n. 4/2016 – recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, come modificato dalla legge in commento, ma transitoriamente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies.