Proroga Scadenza Contributi Inps 2021 Per Artigiani E Commercianti
L’INPS, con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, ha comunicato il differimento del termine di pagamento della rata dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, al 20 agosto 2021
Il governo ha disposto, per l’anno 2021, difatti l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che si trovino in queste condizioni ovvero abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50mila euro; abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Inoltre con la circolare 10 giugno 2021, n. 85, l’INPS ha poi precisato che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.
Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere quindi effettuato entro il 20 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione.
Con un’ulteriore circolare, sempre del 10 giugno 2021, la n. 84, l’INPS ha fornito anche chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
Devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Restano invece valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.