Legge Di Bilancio 2021: Aliquote Maggiorate Per Credito D’imposta Ricerca E Sviluppo
A seguito di innalzamento, da parte della Legge di Bilancio 2021, delle aliquote previste per il Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, l’Agenzia delle Entrate con risposta all’istanza di Interpello del 10 maggio 2021 n. 323 chiarisce a riguardo i dubbi interpretativi relativamente all’applicazione delle aliquote maggiorate.
Le maggiori aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 2021. Per le spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020, mentre le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, quindi, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.
Difatti, la Legge di Bilancio 2020 ha disposto che «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206».
Inoltre ha stabilito l’estensione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e la maggiorazione delle misure del beneficio spettante.
Le modifiche apportate per quanto riguarda la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta e del limite massimo di credito d’imposta R&S riconosciuto per ciascun periodo d’imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili, invece sono:
- per le attività di ricerca e sviluppo, l’aliquota diventa del 20% (precedentemente 12%), con limite massimo di 4 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica, l’aliquota diventa del 10% (precedentemente 6%), con limite massimo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’aliquota diventa del 15%, con limite massimo di 2 milioni di euro;
- per le attività di design e ideazione estetica, l’aliquota passa al 10% con limite massimo di 2 milioni di euro.
La volontà del legislatore è stata quella di rafforzare le misure agevolative per il futuro e non per il passato, difatti sulla base della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021, un’implicita volontà del legislatore di far operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d’imposta, deve del tutto escludersi, in quanto quest’ultima non prevede nessun stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare, in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate.