IVA Applicata Per Errore In Fattura: Operazioni Imponibili, Non Imponibili Ed Esenti
Ci sono questioni mai del tutto chiarite, nell’ambito del diritto tributario, che rimangono silenti per anni, per poi un giorno esplodere in un susseguirsi di discordanti pareri di giurisprudenza e di prassi.
L’oggetto della contesa, questa volta, è il caso dell’IVA applicata in modo errato in fattura, in misura superiore a quella richiesta dal DPR 633/72 per la tipologia di operazione effettuata.
C’è da dire che il DPR 633/72, in cosiddetto Testo unico IVA, costituisce un labirinto di norme, di fattispecie e di eccezioni; motivo per cui, l’errore, in relazione alla corretta aliquota da applicare, se non è scusabile, a volte è comprensibile, o per lo meno può essere compreso che per talune operazioni meno ordinarie possano sorgere delle perplessità.
In considerazione di ciò, talvolta, il contribuente o il professionista che lo segue, nell’incertezza, preferisce accogliere l’ipotesi più favorevole al fisco, sperando che il fatto di versare una imposta possibilmente maggiore di quella dovuta riesca a metterlo al riparo da eventuali contestazioni.
Questo approccio però, per il caso dell’IVA applicata in fattura in misura maggiore a quella dovuta, questione delicata sulla quale si è concentrata negli ultimi mesi l’attenzione della giurisprudenza e della prassi, ha come effetto quello di traslare il problema in capo al committente, il quale non potrà detrarre l’imposta per il solo fatto che questa sia esposta in fattura.
La scintilla che ha innescato l’esplosivo dibattito sull’argomento in trattazione è rappresentata dalla sentenza numero 24289 della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020.
La sentenza in esame distingue due distinte situazioni:
- l’IVA erroneamente addebitata su operazioni non imponibili;
- l’IVA su operazioni imponibili a cui è stata applicata una aliquota maggiore a quella dovuta.
La Corte, partendo dalla constatazione che il diritto alla detrazione dell’IVA non deriva dalla sua mera esposizione in fattura, ma sia subordinata all’effettiva realizzazione di una operazione imponibile, emana un principio di diritto in base al quale:
- in caso di IVA erroneamente addebitata per operazioni non imponibili, si esclude il diritto alla detrazione dell’imposta, e sarà applicata una sanzione amministrativa proporzionale pari al 90% della detrazione illegittimamente compiuta;
- in caso di IVA erroneamente addebitata su operazioni imponibili utilizzando una aliquota maggiore rispetto a quella dovuta, si permette la detrazione dell’imposta, ma potrà essere applicata una sanzione amministrativa fissa (da 250 euro a 10 mila euro).
Entrambe le sanzioni discendono dall’articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 471/97.
Bisognerà precisare che la Corte, nella sentenza in oggetto, distingue tra operazioni imponibili e operazioni non imponibili, senza esplicitamente trattare il caso delle operazioni esenti.