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DURC FISCALE: pronto lo schema del certificato di regolarità fiscale

By consulteam inAppalti pubblici

Nei giorni scorsi, è stato approvato il modello del certificato di regolarità fiscale (DURC fiscale) che consente alle imprese committenti di verificare il rispetto dei requisiti imposti, dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n.124/2019), per le imprese appaltatrici, in materia di ritenute, con specifico riferimento ad appalti dal valore superiore ai 200mila euro. In modo particolare, si ha riguardo agli appalti labour intensive che si caratterizzano per un utilizzo elevato di manodopera presso le sedi operative del committente e per l’uso di beni strumentali di proprietà dello stesso. Un’attestazione ufficiale dell’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. Dunque, le imprese appaltatrici dovranno ricercare aziende affidabili sul mercato e che siano regolari dal punto di vista fiscale.

La serie di obblighi gravanti sull’impresa appaltatrice

L’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di presentare una formale richiesta alle imprese subappaltatrici e di tenere copia dei modelli F24 quietanzati che abbiano ad oggetto le ritenute fiscali IRPEF versate per i lavoratori impiegati e un elenco nominativo degli stessi con puntuale indicazione del codice fiscale, del dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore e l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato.

Gli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti al rilascio della modulistica

Il certificato DURC fiscale sarà disponibile, su richiesta, a partire dal terzo giorno lavorativo dopo la fine di ogni mese, presso gli uffici della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, e avrà una durata di quattro mesi che decorre dalla data di rilascio. Esso non è esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali. E’ importante considerare che la competenza al rilascio del certificato di regolarità fiscale viene determinata in relazione al domicilio fiscale dell’impresa, a meno che intervenga un diverso atto organizzativo del Direttore provinciale. Se si tratta di grandi contribuenti, la stessa competenza è attribuita alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.

La revisione del certificato di regolarità fiscale su segnalazione del contribuente

Al contribuente, è riconosciuta la possibilità di segnalare ulteriori dati, precedentemente non considerati, all’ufficio che ha emesso il certificato. A seguito della segnalazione dell’impresa, l’ufficio verifica i dati, può richiedere una conferma delle informazioni agli agenti abilitati alla riscossione oppure procedere direttamente all’emissione di un nuovo documento.

Le imprese esenti dal certificato di regolarità fiscale

Le categorie di imprese, alle quali non saranno applicate le nuove disposizioni, sono definite dall’articolo 4 D.L. 129/2019 ma i presupposti per l’esenzione dovranno essere accertati mediante DURC fiscale. Le condizioni necessarie sono le seguenti:

  1. Lo svolgimento di una determinata attività da almeno tre anni;
  2. Il rispetto degli obblighi dichiarativi;
  3. L’esecuzione di versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare non inferiore al 10% dei ricavi nell’ultimo triennio.
  4. L’assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione, in relazione alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000.
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